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DECRETO CRESCITA: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

2019-05-17 16:01

Luca Caliò

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DECRETO CRESCITA: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale e già effettivo il "Decreto Crescita" (DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34). Di seguito lo stralcio con il testo della Gazzetta Ufficiale relativo ai 5 articoli che toccano più da vicino la Farmacia.


Art. 1. - Maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi. 

1. Ai fini delle imposte suiredditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti artie professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi,esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenutoil pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo diacquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote diammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggioratodel 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte diinvestimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Restaferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e 97,della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 2. - Revisionemini-IRES 

1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2021, il reddito d’impresa dichiarato dalle società edagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizioaccantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limitidell’incremento di patrimonio netto, è assoggettato all’aliquota di cuiall’articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 3,5 punti percentuali; peril periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per idue successivi la stessa aliquota è ridotta, rispettivamente, di 1,5 puntipercentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali. Alla quota direddito assoggettata all’aliquota ridotta di cui al periodo precedente,l’addizionale di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n.208, si applica in misura corrispondentemente aumentata.2. Ai fini del comma1: a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate conutili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433 delcodice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gliutili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve nondisponibili; b) l’incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra ilpatrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta diriferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al nettodegli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti,e il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’impostain corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimoesercizio.3. Per ciascun periodo d’imposta, la parte degli utili accantonati ariserva agevolabili che eccede l’ammontare del reddito complessivo nettodichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabilidell’esercizio successivo.4. Per le società e per gli enti indicatinell’articolo 73, comma 1, lettere a) , b) e d) , del testo unico delle impostesui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da117 a 129 del medesimo testo unico, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta,determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante alconsolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini dellaliquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente leperdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma siapplicano anche all’importo determinato dalle società e dagli enti indicatinell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) , del testo unico che esercitanol’opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a142 del medesimo testo unico. - 2 - 30-4-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLAREPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 100.5. In caso di opzione per latrasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del testo unico delle imposte suiredditi, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla societàpartecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misuraproporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuitanon utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spettal’aliquota ridotta dell’esercizio successivo, determinato ai sensi del presentecomma.6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche aifini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d’impresadichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo ein accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. 7. L’agevolazionedi cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefìci eventualmenteconcessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari dideterminazione del reddito e di quelli di cui all’articolo 6 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.8. Con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni diattuazione del presente articolo.9. All’articolo 1 della legge 30 dicembre2018, n. 145, i commi da 28 a 34 sono abrogati.

Art. 3. Maggiorazionededucibilità IMU dalle imposte sui redditi 

1. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14marzo 2011, n. 23, le parole «nella misura del 40 per cento» sono sostituitedalle seguenti: «a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corsoal 31 dicembre 2021 nella misura del 70 per cento; per il periodo d’impostasuccessivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 tale deduzione è applicatanella misura del 50 per cento e per il periodo d’imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nella misura del 60 per cento». 

Art. 6. Modifiche al regime deiforfetari 

1. All’articolo 1, comma 69, terzo periodo, della legge 23 dicembre2014, n. 190, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite leseguenti: «, ad eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 delmedesimo decreto». 2. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio2019. L’ammontare complessivo delle ritenute di cui al comma 1, relative allesomme già corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore delpresente decreto, è trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte apartire dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presentedecreto, in tre rate mensili di uguale importo, e versato nei termini di cuiall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 602. 3. All’articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopole parole «decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle ritenute di cui all’articolo23 e 24 del medesimo decreto».

Art. 15. Estensionedella definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali 

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie,delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, nonriscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testounico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entratepatrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionaridella riscossione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le formepreviste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati adisciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative allepredette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notiziadell’adozione dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nelproprio sito internet istituzionale. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1gli enti territoriali stabiliscono anche: a) il numero di rate e la relativascadenza, che non può superare il 30 settembre 2021; b) le modalità con cui ildebitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; c)i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numerodi rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza digiudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendol’impegno a rinunciare agli stessi giudizi; d) il termine entro il quale l’enteterritoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori lacomunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle sommedovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenzadelle stesse.3. A seguito della presentazione dell’istanza sono sospesi itermini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto ditale istanza.4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamentodell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato ilpagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono adecorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle sommeoggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti atitolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.5. Si applicano i commi16 e 17 dell’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito,con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.6. Per le regioni astatuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’attuazionedelle disposizioni del presente articolo avviene in conformità ecompatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previstedai rispettivi statuti.

TESTO COMPLETO GAZZETTA UFFICIALE

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