Iter lungo e tortuoso quello per l’approvazione del provvedimento in materia di concorrenza che si estende su diversi settori (assicurazioni, energia, servizi professionali, farmacie, credito, trasporti), oggi l’entrata in vigore.
Cosa succede in Farmacia?Principalmete i punti su cui si è disquisito negli ultimi mesi:- l’ingresso di società di capitale nella titolarità dell’esercizio della farmacia privata (tetto massimo del 20% nella medesima regione o provincia autonoma). - Decade il limite il limite delle quattro licenze in capo alla stessa società.- I farmaci di Fascia C, restano in Farmacia.
Amarezza e polemiche da parte delle Associazioni di categoria per la maggior parte contrarie a questi cambiamenti dell’attuale assetto "normativo-strutturale"che regolamenta la Farmacia.
La considerazione d’obbligo, è che l’avvento di queste società di capitali, che tanto spaventa i Farmacisti ci potrebbe essere realmente ma con dei tempi più o meno lunghi, in cui ci si può (e deve) organizzare per difendersi da questi attacchi. Purtroppo senza generalizzare, il principale pericolo per la Farmacia resta una gestione "vintage" e la "chiusura" verso l’adozione di sistemi e procedure per tagliare i costi ed aumentare la marginalità.- - - - -
Per approfondire, riportiamo di sotto uno stralcio della legge direttamente dalla Gazzetta Ufficiale, estrapolando dai 192 commi quelli che riguardano da vicino il mondo Farmacia. "
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato; IL PRESIDENTE DELLAREPUBBLICA Promulga ...157. All’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e’sostituito dal seguente:«1. Sono titolaridell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformita’ alledisposizioni vigenti, le societa’ di persone, le societa’ di capitali e le societa’ cooperative a responsabilita’limitata»; b) al comma 2, ilsecondo periodo e’ sostituito dai seguenti: «La partecipazionealle societa’ di cui al comma 1 e’ incompatibile con qualsiasi altraattivita’ svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonche’ con l’esercizio della professione medica. Alle societa’ di cui al comma 1 si applicano,per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8.»; c) al comma 3, leparole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «a un farmacista inpossesso del requisito dell’idoneita’ previsto dall’articolo 12della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successivemodificazioni,»; d) al comma 4, leparole: «da un altro socio» sono sostituite dalle seguenti: «da un farmacista in possesso del requisito dell’idoneita’previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successivemodificazioni»; e) il comma 4-bis e’abrogato.158. I soggetti di cuial comma 1 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362,come sostituito dal comma 157, lettera a), del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli2359 e seguenti del codice civile, non piu’ del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma. 159. L’Autorita’garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare ilrispetto delle disposizioni di cui al comma 158 attraverso l’esercizio dei poteri diindagine, di istruttoria e di diffidaad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287. 160. All’articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lalettera a) e’ sostituita dalla seguente:«a) nei casi di cuiall’articolo 7, comma 2, secondo periodo»;b) il comma 2 e’sostituito dal seguente:«2. Lo statuto delle societa’ di cui all’articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati,entro sessanta giorni, alla Federazione degliordini dei farmacisti italiani nonche’ all’assessore alla sanita’ della competente regione o provincia autonoma, all’ordine provinciale dei farmacisti e all’azienda sanitarialocale competenteper territorio». 161. All’articolo 2della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e’ aggiunto, infine, il seguente comma:«2-bis. Fatta salva laprocedura concorsuale di cui all’articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successivemodificazioni, neicomuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti,in cui le farmacie,non sussidiate, risultano essere soprannumerarieper decremento della popolazione, e’ consentita al farmacistatitolare dellafarmacia, previa presentazione di apposita istanza, lapossibilita’ ditrasferimento presso i comuni della medesima regioneai quali, all’esitodella revisione biennale di cui al comma 2 delpresente articolo,spetta un numero di farmacie superiore al numerodi farmacie esistentinel territorio comunale, sulla base di unagraduatoria regionaleper titoli, che tenga conto anche dell’ordinecronologico delleistanze di trasferimento presentate, e che siperfezioni in dataanteriore all’avvio della procedura biennale delconcorso ordinario persedi farmaceutiche, di cui all’articolo 4della legge 8 novembre1991, n. 362. Ove l’istanza del farmacistavenga accolta, iltrasferimento si perfeziona previo pagamento di unatassa di concessionegovernativa una tantum pari a 5.000 euro».162. All’articolo 92,comma 4, del decreto legislativo 24 aprile2006, n. 219, dopo laparola: «dipendono» sono aggiunte le seguenti:«ovvero allefarmacie».163. All’articolo 11,comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012,n. 1, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, le parole: «diecianni» sono sostituite dalle seguenti: «tre annidalla data diautorizzazione all’esercizio della farmacia». 164. Al comma 1-bisdell’articolo 37 del decreto legislativo 24aprile 2006, n. 219,le parole: «subordinandola alla consegna alcliente, a cura delfarmacista, di un foglietto sostitutivo conformea quello autorizzato»sono sostituite dalle seguenti: «prevedendo cheil cittadino scelga la modalita’ per il ritiro del fogliettosostitutivo conformea quello autorizzato in formato cartaceo oanalogico o mediantel’utilizzo di metodi digitali alternativi, esenza oneri per lafinanza pubblica». 165. Gli orari e iturni di apertura e di chiusura delle farmacieconvenzionate con ilServizio sanitario nazionale stabiliti dalleautorita’ competenticostituiscono il livello minimo di servizio chedeve essere assicuratoda ciascuna farmacia. E’ facolta’ di chi ha latitolarita’ o lagestione della farmacia di prestare servizio inorari e in periodiaggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purche’ne dia preventivacomunicazione all’autorita’ sanitaria competente eall’ordine provincialedei farmacisti e ne informi la clientelamediante cartelliaffissi all’esterno dell’esercizio.
NOTEComma 157.Si riporta il testodell’articolo 7 della legge 8novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settorefarmaceutico), come modificato dallapresente legge:"Art. 7. (Titolarita’ egestione della farmacia). 1.Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata lepersone fisiche, in conformita’ alledisposizioni vigenti,le societa’ di persone, le societa’ di capitali e leocieta’ cooperative aresponsabilita’ limitata. 2. Le societa’ di cui al comma 1 hanno come oggettoesclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazionealle societa’ di cui al comma 1 e’ incompatibile conqualsiasi altra attivita’ svolta nel settore dellaproduzione e informazionescientifica del farmaco, nonche’con l’esercizio della professione medica.Alle societa’ dicui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, ledisposizioni dell’articolo 8. 3. La direzione della farmaciagestita dalla societa’e’ affidata a un farmacista in possesso del requisitodell’idoneita’ previsto dall’articolo 12 della legge 2aprile 1968, n. 475, e successivemodificazioni, che ne e’responsabile. 4. Il direttore, qualora siverifichino a suo carico lecondizioni previste dal comma 2 dell’articolo 11 dellalegge 2 aprile 1968, n. 475, comesostituito dall’articolo11 della presente legge, e’sostituito temporaneamente daun farmacista in possesso del requisito dell’idoneita’previsto dall’articolo 12 dellalegge 2 aprile 1968, n.475, e successive modificazioni.4-bis. (abrogato).5.6.7.8. Il trasferimento dellatitolarita’ dell’esercizio difarmacia privata e’ consentito dopoche siano decorsi treanni dal rilascio dell’autorizzazione da partedell’autorita’ competente, salvoquanto previsto ai commi 9e 10. 9. A seguito di acquisto a titolo disuccessione di unapartecipazione in una societa’ dicui al comma 1, qualoravengano meno i requisiti di cui al secondo periodo delcomma 2, l’avente causa cede laquota di partecipazione neltermine di sei mesi dallapresentazione della dichiarazionedi successione. 10. Il termine di cui al comma 9 siapplica anche allavendita della farmacia privata daparte degli aventi causaai sensi del dodicesimo commadell’articolo 12 della legge2 aprile 1968, n. 475. 11. Decorsi i termini di cui alcomma 9, in mancanza disoci o di aventi causa, la gestionedella farmacia privataviene assegnata secondo le proceduredi cui all’articolo 4. 12. Qualora venga meno la pluralita’dei soci, il sociosuperstite ha facolta’ di associarenuovi soci nel rispettodelle condizioni di cui al presentearticolo, nel termineperentorio di sei mesi. 13. Il primo comma dell’articolo 13 del regolamentoapprovato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, comesostituito dall’articolo 1 deldecreto del Presidente dellaRepubblica 23 ottobre 1963, n. 1730,si applica a tutte lefarmacie private anche se di esse sia titolare unasocieta’. 14. Ferme restando le disposizionidi cui all’articolo17 della legge 29 dicembre 1990, n.408, agli atti soggettiad imposta di registro dellesocieta’ aventi come oggettol’esercizio di una farmacia privata,costituite entro dueanni dalla data di entrata in vigoredella presente legge,ed al relativo conferimento dell’azienda, l’imposta siapplica in misura fissa.". Si riporta il testo dell’articolo12 della legge 2aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni (Normeconcernenti il serviziofarmaceutico):"Art. 12.E’ consentito il trasferimento dellatitolarita’ dellafarmacia decorsi 3 anni dallaconseguita titolarita’.Il trasferimento puo’ aver luogo solo a favore difarmacista che abbia conseguito latitolarita’ o che siarisultato idoneo in un precedenteconcorso.Il trasferimento del diritto di esercizio dellafarmacia deve essere riconosciutocon decreto del medicoprovinciale.Il farmacista che abbia ceduto lapropria farmacia aisensi del presente articolo o delsuccessivo art. 18 nonpuo’ concorrere all’assegnazionedi un’altra farmacia senon sono trascorsi almeno dieci anni dall’atto deltrasferimento.A tal fine, il medicoprovinciale della provincia incui ha sede l’esercizio ceduto e’ tenuto a segnalarel’avvenuto trasferimento alMinistero della sanita’.Il farmacista titolare al momento del trasferimentodecade dalla precedente titolarita’.Al farmacista che abbia trasferitola propria farmaciae’ consentito, per una voltasoltanto nella vita, ed entrodue anni dal trasferimento, diacquistare un’altra farmaciasenza dovere superare il concorsoper l’assegnazione di cuial quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito latitolarita’ della propria farmacia senza acquistarneun’altra entro due anni daltrasferimento, e’ consentito,per una sola volta nella vita,l’acquisto di una farmaciaqualora abbia svolto attivita’ professionale certificatadall’autorita’ sanitaria competente per territorio, peralmeno 6 mesi durante l’annoprecedente l’acquisto, ovveroabbia conseguito l’idoneita’ in un concorso a sedifarmaceutiche effettuato nei dueanni anteriori.Il trasferimento di farmacia puo’aver luogo a favoredi farmacista, iscritto all’alboprofessionale, che abbiaconseguito l’idoneita’ o che abbia almeno due anni dipratica professionale, certificatadall’autorita’ sanitariacompetente.Ai fini della pratica professionale il titolare difarmacia deve comunicareall’autorita’ sanitaria competentele generalita’ del farmacista praticante, la data dieffettivo inizio nonche’ di effettiva cessazione dellastessa .Le suddette comunicazioni devonoessere trascritte inapposito registro tenuto dall’autorita’ sanitariacompetente che e’ tenuta adeffettuare periodiche verifichesull’effettivo svolgimento dellapratica professionale.Il trasferimento dellatitolarita’ delle farmacie, atutti gli effetti di legge, non e’ ritenuto valido seinsieme col diritto di eserciziodella farmacia non vengatrasferita anche l’aziendacommerciale che vi e’ connessa,pena la decadenza.Nel caso di morte del titolare glieredi possono entroun anno effettuare il trapasso della titolarita’ dellafarmacia a norma dei commi precedenti a favore difarmacista iscritto nell’albo professionale, che abbiaconseguito la titolarita’ o che siarisultato idoneo in unprecedente concorso. Durante taleperiodo gli eredi hannodiritto di continuare l’esercizio invia provvisoria sottola responsabilita’ di undirettore".
Comma 158.Il testo dell’articolo 7 dellalegge 8 novembre 1991,n. 362 (Norme di riordino delsettore farmaceutico), comemodificato dalla presente leggee’ riportato in nota alcomma 157. Si riporta il testo dell’articolo 2359 del codicecivile:"Art. 2359. Societa’controllate e societa’ collegate.Sono considerate societa’controllate:1) le societa’ in cui un’altra societa’dispone dellamaggioranza dei voti esercitabilinell’assemblea ordinaria;2) le societa’ in cui un’altra societa’ dispone divoti sufficienti per esercitare un’influenza dominantenell’assemblea ordinaria;3) le societa’ che sono sottoinfluenza dominante diun’altra societa’ in virtu’ di particolari vincolicontrattuali con essa.Ai fini dell’applicazione dei numeri1) e 2) del primocomma si computano anche i voti spettanti a societa’controllate, a societa’ fiduciarie ea persona interposta:non si computano i voti spettantiper conto di terzi.Sono considerate collegate le societa’ sulle qualiun’altra societa’ esercita un’influenza notevole.L’influenza si presume quandonell’assemblea ordinaria puo’essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero undecimo se la societa’ ha azioni quotate in mercatiregolamentati.". Comma 159.La legge 10 ottobre 1990, n. 287(Norme per la tuteladella concorrenza e del mercato) e’ pubblicata nellaGazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990,n. 240.Comma 160.Si riporta il testodell’articolo 8 della legge 8novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settorefarmaceutico), come modificato dallapresente legge:"Art. 8. (Gestione societaria:incompatibilita’). 1.La partecipazione alle societa’ di cui all’articolo 7,salvo il caso di cui ai commi 9 e 10di tale articolo, e’incompatibile:a) nei casi di cui all’articolo 7,comma 2, secondoperiodo;b) con la posizione di titolare,gestore provvisorio,direttore o collaboratore di altrafarmacia;c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico eprivato. 2. Lo statuto delle societa’ dicui all’articolo 7 eogni successiva variazione, ivi incluse quelle relativealla compagine sociale, sono comunicati, entro sessantagiorni, alla Federazione degli ordini dei farmacistiitaliani nonche’ all’assessore alla sanita’ dellacompetente regione o provincia autonoma, all’ordineprovinciale dei farmacisti eall’azienda sanitaria localecompetente per territorio. 3. La violazione delle disposizionidi cui al presentearticolo e all’articolo 7 comporta la sospensione delfarmacista dall’albo professionale per un periodo noninferiore ad un anno. Se e’ sospeso il socio che e’direttore responsabile, la direzionedella farmacia gestitada una societa’ e’ affidata ad unaltro dei soci. Se sonosospesi tutti i soci e’ interrotta la gestione dellafarmacia per il periodocorrispondente alla sospensione deisoci. L’autorita’ sanitaria competente nomina, ovenecessario, un commissario per ilperiodo di interruzionedella gestione ordinaria, dascegliersi in un elenco diprofessionisti predisposto dal consiglio direttivodell’ordine provinciale deifarmacisti.".
Comma 161. Si riporta il testodell’articolo 2 della legge 2aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il serviziofarmaceutico), come modificato dallapresente legge:"Art. 2.1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie inrapporto a quanto disposto dall’articolo 1. Al fine diassicurare una maggiore accessibilita’ al serviziofarmaceutico, il comune, sentiti l’azienda sanitaria el’Ordine provinciale dei farmacisti competente perterritorio, identifica le zone nelle quali collocare lenuove farmacie, al fine diassicurare un’equa distribuzionesul territorio, tenendo altresi’ conto dell’esigenza digarantire l’accessibilita’ del serviziofarmaceutico anchea quei cittadini residenti in areescarsamente abitate.2. Il numero di farmacie spettanti aciascun comune e’sottoposto a revisione entro il mesedi dicembre di ognianno pari, in base alle rilevazioni della popolazioneresidente nel comune, pubblicatedall’Istituto nazionale distatistica.2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cuiall’articolo 11 del decreto-legge 24gennaio 2012, n. 1,convertito, con modificazioni,dallalegge 24 marzo 2012, n.27, e successive modificazioni, neicomuni con popolazioneinferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, nonsussidiate, risultano esseresoprannumerarie per decrementodella popolazione, e’ consentita al farmacista titolaredella farmacia, previa presentazionedi apposita istanza,la possibilita’ di trasferimento presso i comuni dellamedesima regione ai quali, all’esito della revisionebiennale di cui al comma 2 delpresente articolo, spetta unnumero di farmacie superiore al numero di farmacieesistenti nel territorio comunale, sulla base di unagraduatoria regionale pertitoli, che tenga conto anchedell’ordine cronologico delle istanze di trasferimentopresentate, e che si perfezioni indata anteriore all’avviodella procedura biennale delconcorso ordinario per sedifarmaceutiche, di cui all’articolo 4della legge 8 novembre1991, n. 362. Ove l’istanza delfarmacista venga accolta,il trasferimento si perfeziona previo pagamento di unatassa di concessione governativa unatantum pari a 5.000euro.". Si riporta il testo dell’articolo 11 deldecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, comemodificato dalla presente legge:"Art. 11. (Potenziamento delservizio di distribuzionefarmaceutica, accesso alla titolarita’ delle farmacie,modifica alla disciplina dellasomministrazione dei farmacie altre disposizioni in materiasanitaria). - 1. Al fine difavorire l’accesso alla titolarita’delle farmacie da partedi un piu’ ampio numero diaspiranti, aventi i requisiti dilegge, nonche’ di favorire leprocedure per l’apertura dinuove sedi farmaceutiche garantendoal contempo una piu’capillare presenza sul territorio del serviziofarmaceutico, allalegge 2 aprile 1968,n. 475, e successivemodificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:a) all’articolo 1, il secondo e ilterzo comma sonosostituiti dai seguenti:«Il numero delle autorizzazioni e’stabilito in modoche vi sia una farmacia ogni 3.300abitanti.La popolazione eccedente, rispettoal parametro di cuial secondo comma, consente l’apertura di una ulteriorefarmacia, qualora sia superiore al 50 per cento delparametro stesso»;b) dopo l’articolo 1 e’ inserito ilseguente:«Articolo 1-bis. - 1. In aggiunta alle sedifarmaceutiche spettanti in base al criterio di cuiall’articolo 1 ed entro il limitedel 5 per cento dellesedi, comprese le nuove, le regionie le province autonomedi Trento e di Bolzano, sentital’azienda sanitaria localecompetente per territorio, possonoistituire una farmacia:a) nelle stazioni ferroviarie, negliaeroporti civilia traffico internazionale, nellestazioni marittime e nellearee di servizio autostradali ad alta intensita’ ditraffico, dotate di servizialberghieri o di ristorazione,purche’ non sia gia’ aperta una farmacia a una distanzainferiore a 400 metri; b) nei centri commerciali e nelle grandi strutturecon superficie di vendita superiore a 10.000 metriquadrati, purche’ non sia gia’aperta una farmacia a unadistanza inferiore a 1.500 metri»; c) l’articolo 2 e’ sostituito dalseguente:«Articolo 2. - 1. Ogni comune deveavere un numero difarmacie in rapporto a quantodisposto dall’articolo 1. Alfine di assicurare una maggioreaccessibilita’ al serviziofarmaceutico, il comune, sentiti l’azienda sanitaria el’Ordine provinciale dei farmacisti competente perterritorio, identifica le zone nelle quali collocare lenuove farmacie, al fine diassicurare un’equa distribuzionesul territorio, tenendo altresi’ conto dell’esigenza digarantire l’accessibilita’ delservizio farmaceutico anchea quei cittadini residenti in areescarsamente abitate.2. Il numero di farmacie spettanti aciascun comune e’sottoposto a revisione entro il mesedi dicembre di ognianno pari, in base alle rilevazioni della popolazioneresidente nel comune, pubblicatedall’Istituto nazionale distatistica».2. Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sullapopolazione residente al 31 dicembre2010 e dei parametridi cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutichedisponibili nel proprioterritorio e invia i dati allaregione entro e non oltre trenta giorni dalla data dientrata in vigore della legge diconversione del presentedecreto.3. Le regioni e le provinceautonome di Trento e diBolzano provvedono ad assicurare,entro dodici mesi dalladata di entrata in vigore dellalegge di conversione delpresente decreto, la conclusione delconcorso straordinarioe l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili dicui al comma 2 e di quelle vacanti. In deroga a quantoprevisto dall’articolo 9 della legge2 aprile 1968, n. 475,sulle sedi farmaceutiche istituitein attuazione del comma1 o comunque vacanti non puo’ essereesercitato il dirittodi prelazione da parte delcomune. Entro sessanta giornidall’invio dei dati di cui alcomma 2, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano bandiscono ilconcorso straordinario per soli titoli per la coperturadelle sedi farmaceutiche di nuovaistituzione e per quellevacanti, fatte salve quelle per lacui assegnazione, alladata di entrata in vigore dellalegge di conversione delpresente decreto, la procedura concorsualesia stata gia’espletata o siano state gia’ fissatele date delle prove.Al concorso straordinario possonopartecipare i farmacisti,cittadini di uno Stato membrodell’Unione europea, iscrittiall’albo professionale:a) non titolari di farmacia, inqualunque condizioneprofessionale si trovino;b) titolari di farmacia ruralesussidiata;c) titolari di farmaciasoprannumeraria;d) titolari di esercizio di cuiall’articolo 5, comma1, del decreto-legge 4 luglio 2006,n. 223, convertito, conmodificazioni, dallalegge 4 agosto2006, n. 248.- Non possono partecipare alconcorso straordinario ifarmacisti titolari, compresi i socidi societa’ titolari,di farmacia diversa da quelle di cuialle lettere b) e c).Agli effetti delle disposizioni delpresente articolo, perfarmacie soprannumerarie siintendono le farmacie aperte inbase al criterio topografico o della distanza ai sensidell’articolo 104 del testo unicodelle leggi sanitarie dicui al regio decreto 27 luglio 1934,n. 1265, e successivemodificazioni, sia anteriormente, sia posteriormenteall’entrata in vigore della legge 8novembre 1991, n. 362,che non risultino riassorbite nella determinazione delnumero complessivo delle farmacie stabilito in base alparametro della popolazione di cuial comma 1, lettera a),del presente articolo. 4. Ai fini dell’assegnazione delle nuove sedifarmaceutiche messe a concorso, ciascuna regione e leprovince autonome di Trento e di Bolzano istituiscono,entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delrelativo bando di concorso, una commissione esaminatriceregionale o provinciale per leprovince autonome di Trentoe di Bolzano. Al concorsostraordinario si applicano, inquanto compatibili, ledisposizioni vigenti sui concorsiper la copertura delle sedi farmaceutiche di nuovaistituzione o vacanti, nonche’ ledisposizioni del presentearticolo.5. Ciascun candidato puo’partecipare al concorso perl’assegnazione di farmacia in nonpiu’ di due regioni oprovince autonome, e non deve avercompiuto i 65 anni dieta’ alla data di scadenza del termine per lapartecipazione al concorso prevista dal bando. Ai finidella valutazione dell’esercizioprofessionale nel concorsostraordinario per il conferimento di nuove sedifarmaceutiche di cui al comma 3, inderoga al regolamentodi cui al decreto del Presidente delConsiglio dei ministri30 marzo 1994, n. 298:a) l’attivita’ svolta dal farmacista titolare difarmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare difarmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare diesercizio di cui all’articolo 5,comma 1, del decreto-legge4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,dallalegge 4 agosto 2006, n. 248, e’ equiparata, ivicomprese le maggiorazioni;b) l’attivita’ svolta da farmacisticollaboratori difarmacia e da farmacisticollaboratori negli esercizi dicui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio2006, n. 223, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4agosto 2006, n. 248, e’ equiparata, ivi comprese lemaggiorazioni;b-bis) per l’attivita’ svolta dai ricercatoriuniversitari nei corsi di laurea infarmacia e in chimica etecnologia farmaceutiche, sonoassegnati, per anno e perciascun commissario, 0,30 punti peri primi dieci anni, e0,08 punti per i secondi dieci anni.6. In ciascuna regione e nelle province autonome diTrento e di Bolzano, la commissione esaminatrice, sullabase della valutazione dei titoli in possesso deicandidati, determina una graduatoriaunica. A parita’ dipunteggio, prevale il candidato piu’ giovane. A seguitodell’approvazione della graduatoria, ad ogni vincitoresara’ assegnata la prima sede da luiindicata in ordine dipreferenza, che non risultiassegnata a un candidato megliocollocato in graduatoria. Entro quindici giornidall’assegnazione, i vincitori del concorso devonodichiarare se accettano o meno lasede assegnata. L’inutiledecorso del termine concesso per ladichiarazione equivalea una non accettazione. Dopo la scadenza del termineprevisto per l’accettazione, le sedi non accettate sonoofferte ad altrettanti candidati che seguono ingraduatoria, secondo la procedura indicata nei periodiprecedenti, fino all’esaurimento delle sedi messe aconcorso o all’interpello di tutti i candidati ingraduatoria. Successivamente,la graduatoria deve essereutilizzata, per sei anni apartire dalla data del primointerpello effettuato per l’assegnazionedelle sedi oggettodel concorso straordinario, con il criterio delloscorrimento per la copertura delle sedi farmaceuticheeventualmente resesi vacanti a seguito delle scelteeffettuate dai vincitori di concorso, con le modalita’indicate nei precedenti periodi delpresente comma. 7. Ai concorsi per il conferimento di sedifarmaceutiche gli interessati inpossesso dei requisiti dilegge possono concorrere per la gestione associata,sommando i titoli posseduti. Intale caso, ai soli finidella preferenza a parita’ dipunteggio, si considera lamedia dell’eta’ dei candidati che concorrono per lagestione associata. Ove i candidatiche concorrono per lagestione associata risultino vincitori, la titolarita’della farmacia assegnata e’ condizionata al mantenimentodella gestione associata da partedegli stessi vincitori,su base paritaria, per un periodo ditre anni dalla data diautorizzazione all’esercizio dellafarmacia, fatta salva lapremorienza o sopravvenutaincapacita’.8. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalleautorita’ competenti in base alla vigente normativa nonimpediscono l’apertura dellafarmacia in orari diversi daquelli obbligatori. Le farmacie possono praticare scontisui prezzi di tutti i tipi difarmaci e prodotti vendutipagati direttamente dai clienti, dandone adeguatainformazione alla clientela. 9. Qualora il comune non provveda a comunicare allaregione o alla provincia autonoma diTrento e di Bolzanol’individuazione delle nuove sedi disponibili entro iltermine di cui al comma 2 delpresente articolo, la regioneprovvede con proprio atto a tale individuazione entro isuccessivi sessanta giorni. Nel casoin cui le regioni o leprovince autonome di Trento e diBolzano non provvedano nelsenso indicato ovvero non provvedanoa bandire il concorsostraordinario e a concluderlo entroi termini di cui alcomma 3, il Consiglio dei Ministri esercita i poterisostitutivi di cui all’articolo 120della Costituzione conla nomina di un apposito commissario che provvede insostituzione dell’amministrazione inadempiente ancheespletando le procedure concorsualiai sensi del presentearticolo. 10. Fino al 2022, tutte le farmacieistituite ai sensidel comma 1, lettera b), sono offerte in prelazione aicomuni in cui le stesse hanno sede.I comuni non possonocedere la titolarita’ o la gestionedelle farmacie per lequali hanno esercitato il dirittodi prelazione ai sensidel presente comma. In caso dirinuncia alla titolarita’ diuna di dette farmacie da parte del comune, la sedefarmaceutica e’ dichiarata vacante. 11. Al comma 9 dell’articolo 7 dellalegge 8 novembre1991, n. 362, e successivemodificazioni, le parole: «dueanni dall’acquisto medesimo" sono sostituite dalleseguenti: «sei mesi dallapresentazione della dichiarazionedi successione».12. Il medico, nel prescrivere unfarmaco, e’ tenuto,sulla base della sua specificacompetenza professionale, adinformare il paziente dell’eventualepresenza in commerciodi medicinali aventi uguale composizione in principiattivi, nonche’ forma farmaceutica, via disomministrazione, modalita’ dirilascio e dosaggio unitariouguali. Il farmacista, qualorasulla ricetta non risultiapposta dal medico l’indicazionedella non sostituibilita’del farmaco prescritto, dopo averinformato il cliente esalvo diversa richiesta di quest’ultimo, e’ tenuto afornire il medicinale prescrittoquando nessun medicinalefra quelli indicati nel primoperiodo del presente commaabbia prezzo piu’ basso ovvero,in caso di esistenza incommercio di medicinali a minorprezzo rispetto a quellodel medicinale prescritto, a fornireil medicinale aventeprezzo piu’ basso. All’articolo 11, comma 9, deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nelsecondo periodo, dopo le parole: «e’ possibile» sonoinserite le seguenti: «solo su espressa richiestadell’assistito e». Al fine di razionalizzare il sistemadistributivo del farmaco, anche a tutela della persona,nonche’ al fine di renderemaggiormente efficiente la spesafarmaceutica pubblica, l’AIFA, con propria delibera daadottare entro il 31 dicembre 2012 e pubblicizzareadeguatamente anche sul sito istituzionale del Ministerodella salute, revisiona le attuali modalita’ diconfezionamento dei farmaci a dispensazione territorialeper identificare confezioni ottimali, anche di tipomonodose, in funzione delle patologie da trattare.Conseguentemente, il medico nella propria prescrizionetiene conto delle diverse tipologiedi confezione. 13. Al comma 1 dell’articolo 32 del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214,le parole: «che ricadononel territorio di comuni aventi popolazione superiore a12.500 abitanti e, comunque, al difuori delle aree ruralicome individuate dai piani sanitari regionali,» sonosoppresse. 14. Il comma 1 dell’articolo 70 deldecreto legislativo6 aprile 2006, n. 193, e’ sostituitodal seguente:«1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinarie’ effettuata soltanto dalfarmacista in farmacia e negliesercizi commerciali di cuiall’articolo 5, comma 1, deldecreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, conmodificazioni, dallalegge 4 agosto2006, n. 248, ancorche’dietro presentazione di ricettamedica, se prevista comeobbligatoria. La vendita neipredetti esercizi commercialie’ esclusa per i medicinalirichiamati dall’articolo 45 deltesto unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successivemodificazioni». 15. Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5,comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 2006,n. 248, in possesso dei requisiti vigenti, sonoautorizzati, sulla base dei requisiti prescritti daldecreto del Ministro della salute previsto dall’articolo32, comma 1, del decreto-legge6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, ad allestire preparazionigaleniche officinali chenon prevedono la presentazione diricetta medica, anche inmultipli, in base a quanto previsto nella farmacopeaufficiale italiana o nellafarmacopea europea. 16. In sede di rinnovo dell’accordo collettivonazionale con le organizzazioni sindacali di categoriamaggiormente rappresentative, ai sensi dell’articolo 4,comma 9, della legge 30 dicembre1991, n. 412, e successivemodificazioni, e’ stabilita, in relazione al fatturatodella farmacia a carico delServizio sanitario nazionale,nonche’ ai nuovi servizi che lafarmacia assicura ai sensidel decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, ladotazione minima di personale di cui la farmacia devedisporre ai fini del mantenimentodella convenzione con ilServizio sanitario nazionale.".- La legge 24 marzo 2012, n. 27(Conversione in legge,con modificazioni, del decreto-legge24 gennaio 2012, n. 1,recante disposizioni urgenti per la concorrenza, losviluppo delle infrastrutture e la competitivita’) e’pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale24 marzo 2012, n. 71,S.O.- Si riporta il testodell’articolo 4 della legge 8novembre 1991, n.362 (Norme di riordino del settorefarmaceutico). "Art. 4. (Procedureconcorsuali). 1. Il conferimentodelle sedi farmaceutiche vacanti odi nuova istituzione cherisultino disponibili perl’esercizio da parte di privatiha luogo mediante concorsoprovinciale per titoli ed esamibandito entro il mese di marzo diogni anno dispari dalleregioni e dalle Province autonome diTrento e di Bolzano. 2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 icittadini di uno Stato membro della Comunita’ economicaeuropea maggiori di eta’, inpossesso dei diritti civili epolitici e iscritti all’alboprofessionale dei farmacisti,che non abbiano compiuto i sessantaanni di eta’ alla datadi scadenza del termine dipresentazione delle domande. 3. Ove le regioni e le provinceautonome di Trento e diBolzano non provvedano a bandire il concorso perl’assegnazione delle farmacie vacanti o di nuovaistituzione nel termine previsto dal comma 1 o nonprovvedano entro i dieci giorni successivi allapubblicazione del bando alla nomina della commissionegiudicatrice, il Ministro della sanita’, previa diffida,provvede nei trenta giorni successivi a nominare uncommissario ad acta incaricatodell’indizione del bando diconcorso e della nomina dellacommissione giudicatrice.4. Il commissario ad acta di cui alcomma 3 rimane incarica per garantire il regolareespletamento del concorsofino all’assegnazione delle farmacieai relativi vincitori. 5. Il commissario ad acta di cui alcomma 3 si avvaledegli uffici di una unita’sanitaria locale compresa nelterritorio in cui si espleta ilconcorso e risponde del suooperato al Ministro della sanita’. 6. La commissione giudicatrice nominata perl’espletamento del concorso per l’assegnazione dellefarmacie approva entrocentottanta giorni dalla data dipubblicazione del bando lagraduatoria dei vincitori. 7. In caso di impedimento di un commissario apartecipare ai lavori della commissione giudicatrice leregioni e le province autonome diTrento e di Bolzano o ilcommissario ad acta di cui al comma 3 provvedono allaimmediata sostituzione delcommissario impedito. 8. Qualora le commissioni nonprovvedano ad espletareil concorso nei termini di cui alcomma 6, le regioni e leprovince autonome di Trento e diBolzano o il commissarioad acta di cui al comma 3 provvedono entro dieci giornialla nomina di una nuovacommissione. 9. La composizione della commissione giudicatrice, icriteri per la valutazione deititoli e l’attribuzione deipunteggi, le prove di esame e lemodalita’ di svolgimentodel concorso sono fissati condecreto del Presidente delConsiglio dei Ministri, da emanarsi entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge.". Comma 162. Si riporta il testo dell’articolo 92 del decretolegislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione delladirettiva 2001/83/CE e successive direttive di modificarelativa ad un codice comunitarioconcernente i medicinaliper uso umano, nonche’ della direttiva 2003/94/CE), comemodificato dalla presente legge:"Art. 92. (Medicinali utilizzabili esclusivamente inambiente ospedaliero o in strutturead esso assimilabili).- 1. I medicinali utilizzabiliesclusivamente in ambienteospedaliero sono i medicinali che,per le caratteristichefarmacologiche, o per innovativita’, per modalita’ disomministrazione o per altri motividi tutela della salutepubblica, non possono essereutilizzati in condizioni disufficiente sicurezza al di fuori distrutture ospedaliere.2. Tenuto conto dellecaratteristiche dei medicinali,l’AIFA puo’ stabilire che l’uso deimedicinali previsti dalcomma 1 e’ limitato a taluni centriospedalieri o, invece,e’ ammesso anche nelle strutturedi ricovero a carattereprivato.3. I medicinali disciplinati dal presente articolodevono recare sull’imballaggioesterno o, in mancanza diquesto, sul confezionamento primario le frasi: «Usoriservato agli ospedali. Vietata lavendita al pubblico».Nelle ipotesi previste dal comma 2 la prima frase e’modificata in rapporto all’impiego autorizzato delmedicinale.4. I medicinali disciplinati dalpresente articolo sonoforniti dai produttori e dai grossisti direttamente allestrutture autorizzate a impiegarli o agli enti da cuiqueste dipendono ovvero allefarmacie.". Comma 163.Il testo dell’articolo 11 del decreto-legge 24gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per laconcorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e lacompetitivita’), come modificatodalla presente legge, e’riportato in nota al comma 161.- La legge 24 marzo 2012, n. 27(Conversione in legge,con modificazioni, del decreto-legge24 gennaio 2012, n. 1,recante disposizioni urgenti per la concorrenza, losviluppo delle infrastrutture e la competitivita’) e’pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale24 marzo 2012, n. 71,S.O.Comma 164.- Si riporta il testo dell’articolo 37 del decretolegislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione delladirettiva 2001/83/CE e successive direttive di modificarelativa ad un codice comunitarioconcernente i medicinaliper uso umano, nonche’ della direttiva 2003/94/CE), comemodificato dalla presente legge:"Art. 37. (Smaltimento scorte otermine per il ritirodelle confezioni a seguito diautorizzazione di modifiche).- 1. Nei casi di variazioni minori di tipo IA e IB,definite a norma del regolamento (CE) n. 1084/2003,autorizzate ai sensi dell’articolo 35, e’ concesso losmaltimento delle scorte delmedicinale oggetto di modificasalvo che l’AIFA, per motivi di salute pubblica o ditrasparenza del mercato, stabilisca un termine per ilritiro dal commercio delle confezioni per le quali e’intervenuta la modifica; nei casi divariazioni di tipo II,definite a norma del regolamento (CE) n. 1084/2003,autorizzate ai sensi dell’articolo35, l’AIFA quando a cio’non ostano motivi di salute pubblicao di trasparenza delmercato, valutata l’eventuale richiesta dell’aziendainteressata, puo’ concedere untermine per il ritiro dalcommercio delle confezioni per lequali e’ intervenuta lamodifica. L’AIFA, sentite le associazioni dell’industriafarmaceutica, adotta e rende noti criteri generali perl’applicazione delle disposizionidel presente comma.1-bis. Nei casi di modificazioniapportate al fogliettoillustrativo, l’AIFA autorizza lavendita al pubblico dellescorte, prevedendo che il cittadinoscelga la modalita’ peril ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quelloautorizzato in formato cartaceo o analogico o mediantel’utilizzo di metodi digitalialternativi, e senza oneriper la finanza pubblica.".